Le nuove regole sull’identità dei bambini adottati
Le nuove regole sull’identità dei bambini adottati: si al cognome dell’adottante
Ti sei mai fermato a pensare a quanto il tuo cognome sia legato a chi sei? Per la maggior parte di noi, è un filo invisibile che ci connette alla nostra famiglia e alla nostra storia. Ma cosa succede quando quel filo ti lega a un passato che non ti appartiene più?
Immagina un minore, cresciuto con l’amore e le cure di sua madre e del suo patrigno, l’unica figura paterna che abbia mai conosciuto ma con l’obbligo di portare il cognome di un padre biologico che era stato legalmente dichiarato “decaduto dalla responsabilità genitoriale” a causa del suo “persistente disinteresse”. Un cognome che creava una disconnessione quotidiana e dolorosa tra l’identità vissuta e la realtà legale, contrapponendo una legge inflessibile al principio fondamentale del “superiore interesse del minore”.
Oggi, però, qualcosa è cambiato: la storica sentenza della Corte Costituzionale, la n. 210 del 2025, ha rotto questa rigidità prevedendo che in un procedimento di adozione in casi particolari è possibile chiedere la sostituzione completa del cognome originario con quello dell’adottante.
In questo articolo, analizzeremo le novità più importanti di questa decisione rivoluzionaria e i nuovi principi che sono emersi.
- Il “Superiore Interesse del Minore” vince sulla rigidità della legge: prima di questa sentenza, la regola era inflessibile. L’articolo 299 del Codice Civile, applicato all'”adozione in casi particolari” (una forma di adozione pensata per situazioni specifiche, come quando un patrigno adotta il figlio del coniuge, senza recidere tutti i legami con la famiglia d’origine), imponeva una sola soluzione: il cognome dell’adottante doveva essere anteposto a quello originario del bambino. Non c’era spazio per valutazioni, eccezioni o alternative. La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale questa rigidità automatica: oggi il “Superiore Interesse del Minore” Vince Sulla Rigidità della Legge. Il motivo è semplice: questa regola ignorava completamente la complessità delle situazioni familiari e, soprattutto, il benessere psicologico e l’identità personale del bambino. È un punto fondamentale: la Corte non sta solo creando una nuova regola, ma sta consapevolmente evolvendo la propria giurisprudenza. Con questa sentenza, infatti, compie una “rimeditazione del giudizio” rispetto a una sua precedente pronuncia del 2002 (sentenza n. 268), riconoscendo che il quadro giuridico e sociale è cambiato e che la legge è un’entità viva che deve adattarsi alle famiglie moderne tenendo in considerazione la «varietà delle situazioni concrete in cui si va formando la personalità del minore, rispetto alle quali va adeguata in modo conforme l’attribuzione del cognome, come fondamentale segno distintivo della personalità […]».
- L’identità è ciò che vivi, non solo le tue origini: questa sentenza segna un’evoluzione cruciale nella concezione giuridica dell’identità personale. La Corte riconosce che l’identità di una bambina o di un bambino non è un’etichetta definita unicamente dal legame biologico, ma è un mosaico costruito giorno per giorno sulle esperienze vissute, sui legami affettivi e sul senso di appartenenza. La Corte ha colto una sfumatura cruciale: mentre per un adulto il cognome portato per decenni diventa “resistente” al cambiamento perché radicato nella sua identità sociale e lavorativa, per un bambino/a in tenera età questa identità è ancora fluida e si lega molto più profondamente a chi gli fornisce cure quotidiane che a un nome che conosce a malapena. Imporgli di mantenere il cognome di un padre assente avrebbe significato costringerlo a portare un segno di un legame inesistente o, peggio, doloroso.
- Una legge più flessibile per famiglie più complesse: la Corte ha introdotto uno strumento di flessibilità, dando ai giudici il potere e la responsabilità di valutare ogni situazione singolarmente. Ora, in un procedimento di adozione in casi particolari, è possibile chiedere la sostituzionecompleta del cognome originario con quello dell’adottante.
Tuttavia, questa possibilità è soggetta a due condizioni precise e rigorose:
- il consenso di tutte le parti rilevanti: tutti coloro che devono esprimere il proprio consenso o assenso all’adozione (che tipicamente includono l’adottante, l’altro genitore legale del bambino/a e il/la minore stesso/a se ha un’età sufficiente per essere ascoltato/a) devono essere favorevoli a tale sostituzione.
- il preminente interesse del minore: il giudice deve accertare in modo approfondito che la sostituzione del cognome sia effettivamente la scelta migliore per il benessere e l’identità del bambino/a.
La Corte ha anche spiegato perché una decisione così delicata debba essere presa all’interno del procedimento giudiziario di adozione, e non tramite una fredda procedura amministrativa così da offrire “maggiori tutele e una valutazione più profonda delle dinamiche familiari”.
La sentenza n. 210 del 2025 segna un passaggio decisivo da un sistema che privilegiava il lignaggio legale astratto a uno che pone al centro la salvaguardia della realtà psicologica e vissuta dei bambini e delle bambine, è una vittoria per le famiglie moderne e, soprattutto, per il diritto dei e delle minori a vedersi riconosciuti per ciò che sono, non solo da dove vengono.